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Diritti sociali e Associazione pazienti MALATTIA DI FABRY

IMPRONTE, il segno che parla di te

IMPRONTE

IL SEGNO CHE PARLA DI TE

MALATTIE

RARE

DIRITTI SOCIALI

E ASSOCIAZIONE PAZIENTI

MALATTIA DI FABRY

Attraverso la pubblicazione di questo

materiale informativo, intendiamo offrire

un aiuto concreto alle persone affette

da patologie rare che spesso,

oltre che contro la malattia,

devono lottare contro la burocrazia.

L’intento è quello di offrire uno strumento

semplice e di utilità immediata che agevoli

il percorso di cura, e che permetta

di conoscere quali sono i diritti che lo Stato

riconosce e garantisce.

Una persona informata è in grado di far

rispettare i propri diritti.

Questo materiale informativo contiene

riferimenti normativi e legislativi aggiornati

al mese di maggio 2023.

INTRODUZIONE

pag. 4

COSA È L’INVALIDITÀ CIVILE

pag. 6

INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

pag. 7

QUALI BENEFICI SI OTTENGONO CON LE CERTIFICAZIONI

DI INVALIDITÀ CIVILE E DI HANDICAP?

pag. 9

DOMANDA DI INVALIDITÀ E HANDICAP

pag. 10

LA VISITA MEDICA

pag. 12

IL VERBALE

pag. 12

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO

DI INVALIDITÀ E HANDICAP

pag. 13

COME SI LEGGE IL VERBALE DI INVALIDITÀ E DI HANDICAP?

pag. 15

QUALI BENEFICI SI OTTENGONO

CON LE CERTIFICAZIONI DI HANDICAP?

pag. 16

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE E DIRITTO AL LAVORO

pag. 23

REVISIONE E AGGRAVAMENTO

pag. 29

FOCUS: IL TESTO UNICO PER LE MALATTIE RARE

pag. 32

COSA PREVEDE IN CONCRETO LA LEGGE

E QUALI DIRITTI SONO INTRODOTTI PER I MALATI RARI?

pag. 33

A.I.A.F. APS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ANDERSON-FABRY

pag. 37

INTRODUZIONE

Le malattie rare sono malattie complesse, spesso croniche e talvolta progressive.

Possono presentarsi già dalla nascita o dall’infanzia o, come accade in più del 50%

dei casi, possono comparire anche in età adulta. Ancora oggi, la causa di molte

malattie rare non è nota, così come – per la maggior parte di esse – non sono

disponibili cure effcaci, nonostante la ricerca stia facendo importanti progressi.

Un rilevante passo avanti in Italia, nei confronti dei pazienti con malattie rare,

è stato l’entrata in vigore, il 15 settembre 2017, dei nuovi livelli essenziali di assistenza

(LEA) che hanno aggiornato l’elenco delle malattie rare esenti dal ticket. L’elenco,

completamente riorganizzato rispetto al passato, introduce 134 nuovi codici di

esenzione, che fanno riferimento ad un totale di 201 malattie.

Il 19 aprile 2023 è stata raggiunta l’intesa Stato-Regioni sul decreto tariffe, che

consente la piena effcacia dei nuovi livelli essenziali di assistenza varati nel 2017.

Finora, la mancata adozione del decreto tariffe aveva reso impossibile l’erogazione

delle prestazioni in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Il 12 dicembre

2021 è entrata in vigore la Legge 10 novembre 2021, n. 175 “Disposizioni per la cura

delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci

orfani”, nota come Testo Unico per le malattie rare. È la prima volta che una Legge

viene dedicata unicamente alle malattie rare, poiché in passato su questo tema

c’erano provvedimenti frammentari e disomogenei. Il Testo Unico raccoglie e tratta,

in maniera ordinata e il più possibile completa, questo ambito. In linea generale,

le fnalità del provvedimento sono: garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità

della presa in carico diagnostica, terapeutica e assistenziale dei malati rari;

disciplinare in modo sistematico ed organico gli interventi dedicati al sostegno della

ricerca, sia sulle malattie rare sia sui farmaci orfani.1 Nonostante questo, però, non

tutte le malattie rare note sono riconosciute; molti pazienti sono ancora costretti a

pagare il ticket per visite ed esami. Un importante strumento a sostegno dei pazienti

affetti da malattia rara è il riconoscimento dell’invalidità civile (e handicap) che

prevede una serie di benefci tra cui, in specifche condizioni, anche l’esenzione del

pagamento del ticket.

L’invalidità civile indica la riduzione della capacità lavorativa di un individuo,

mentre l’handicap indica la condizione di svantaggio, derivante da una

menomazione o da una patologia, che limita o impedisce lo svolgimento del

ruolo sociale di una persona. Essere affetti da una malattia rara non comporta,

tuttavia, automaticamente il riconoscimento dell’handicap o dell’invalidità; in base

al tipo di malattia, una persona affetta da malattia rara potrebbe essere sia portatrice

di handicap sia di invalidità, o non possedere alcuna delle due condizioni.

Purtroppo, ad oggi, in sede di valutazione medico-legale, le commissioni mediche

non sono costituite da specialisti ed esperti di ogni singola patologia. Ciò fa sì che

le problematiche e le conseguenze sulla qualità della vita connesse alla propria

malattia siano sottostimate e le valutazioni diano luogo ad un riconoscimento

del grado di invalidità o handicap non adeguato. L’accertamento dello stato

di invalidità spetta all’INPS ed il paziente deve farne richiesta con una domanda

telematica. Con questo materiale informativo, proveremo a ripercorrere le varie fasi

relative all’iter procedurale, per renderle meno complicate e complesse e facilitare

quindi l’accesso a questo utile supporto.

ONTE

1. I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa,

una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.

COSA È L’INVALIDITÀ CIVILE

In base alla Legge 118/1971 art. 2, lo Stato italiano identifca

l’invalidità civile come presupposto per accedere a

determinate prestazioni economiche e sociosanitarie. Le

persone affette da una o più patologie di una certa gravità,

che comporta l’essere affetti da menomazioni, possono

chiedere il riconoscimento dello stato di invalidità civile;

riconoscimento che può essere ottenuto solo dopo essere

stati sottoposti ad una visita da parte di una commissione

ASL che effettua un accertamento medico-legale. Si

considerano invalidi civili le persone che hanno una

minorazione innata o acquisita, cioè una infermità di tipo

fsico, psichico o sensoriale, che causa un danno funzionale,

impedisce, in tutto o in parte, di svolgere un’attività ordinaria

e/o regolare, per la quale hanno subito una riduzione

permanente della capacità lavorativa o, se minori di 18 anni,

che abbiano diffcoltà persistenti a svolgere i compiti e le

funzioni proprie della loro età.

Nell’art. 6 D. Lgs. 509/1988, ai soli fni dell’assistenza sociosanitaria (che comprende

le prestazioni necessarie a soddisfare il bisogno di salute del cittadino)2 e della

concessione dell’indennità di accompagnamento (che è una prestazione

economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali)3,

si considerano invalidi civili:

DIRITTI SOCIALI E ASSOCIAZIONE PAZIENTI

2. Bisogno di salute del cittadino anche nel lungo periodo, a stabilizzare il quadro clinico, a garantire la continuità tra attività

di cura e di riabilitazione, a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita della persona, associando

alle prestazioni sanitarie anche azioni di supporto e di protezione sociale.

3. Per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure

l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

• le persone affette da minorazioni psichiche o insuffcienze mentali derivanti

da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione della capacità

lavorativa in misura superiore a 1/3;

• il minore con diffcoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;

• il cittadino con più di 65 anni che abbia diffcoltà a svolgere i compiti e le funzioni

proprie della sua età;

• i ciechi civili;4

• i sordomuti.

INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefci differenti.

È importante fare alcune precisazioni relative a tale differenza.

Una volta riconosciuta una malattia o menomazione, si ha diritto a fare richiesta

di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap. Saranno la

commissione medica dell’ASL (integrata con la presenza di un medico dell’INPS)

attraverso una prima visita, e in seguito la commissione INPS (ente concessorio),

a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un

riconoscimento dell’invalidità civile e/o di handicap.

La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa,

con la conseguente attribuzione di una percentuale.5 Tale riduzione non comporta

l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la diffcoltà di eseguire una

determinata attività nei modi e nei limiti considerati nella norma per un individuo.

ONTE

4. Requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in

entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970). Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito www.disabili.com

5. L’art. 1, comma 4, lettera c. del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione

la diffcoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.6

Lo stato di handicap, per la sua valutazione, tiene quindi conto della diffcoltà

d’inserimento sociale della persona, dovuta alla patologia o menomazione di cui

la persona è affetta. La persona con invalidità civile può anche non avere richiesto

il certifcato di handicap, e viceversa. Il riconoscimento della situazione di handicap

non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per

poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori

disabili e ai familiari che li assistono, e il congedo retribuito di due anni, solo per i

familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità. Per entrare nello

specifco, l’art. 3, comma 3 della Legge 104/92, riconosce la situazione di handicap

grave e dà diritto ad un permesso retribuito di due ore al giorno o, in alternativa,

a tre giorni di permesso al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata

e, in questo caso, sul verbale è sbarrata la voce “handicap grave”. Il verbale può

riportare anche le seguenti diciture: “Persona non handicappata” e non si ha diritto a

nessun benefcio; “Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)”;

“Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)”, questi due

riconoscimenti possono dar diritto ad altri benefci ma non ai permessi lavorativi

e al congedo retribuito. È bene sapere che la commissione medica analizza solo

la documentazione che viene portata o inviata e può verifcarsi la situazione in cui

la persona, che si deve sottoporre a visita, sia affetta da una patologia così rara

da essere sconosciuta al medico che la deve certifcare, o alla commissione

medico-legale che deve accertare l’invalidità civile. Per questa ragione è sempre

DIRITTI SOCIALI E ASSOCIAZIONE PAZIENTI

6. La Legge n. 104/92 esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta e si differenzia

dalla menomazione (fsica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa.

utile disporre di una documentazione quanto più dettagliata e precisa possibile,

magari anche ordinata cronologicamente (referti clinici, ma anche lettere di

dimissioni ospedaliere, relazioni cliniche, indicazioni rilasciate dagli specialisti e/o dai

Centri Regionali di Riferimento).

È importante sapere che durante la visita di accertamento è possibile farsi assistere

(a proprie spese) da un medico di fducia.

QUALI BENEFICI SI OTTENGONO CON LE CERTIFICAZIONI DI INVALIDITÀ

CIVILE E DI HANDICAP?

INVALIDITÀ CIVILE7

I diritti che conseguono al riconoscimento della invalidità

civile si differenziano in base al grado di invalidità che

viene riconosciuto. Di seguito, uno schema per sintetizzare il

rapporto tra la percentuale di invalidità e i benefci ottenibili:

• percentuale pari al 33%: fornitura gratuita di protesi, ausili e dispositivi medici

relativi alla patologia riportata sul verbale

• percentuale tra il 46 e il 66%: iscrizione nelle liste speciali per il collocamento,

oltre alle misure previste dal punto precedente

• percentuale superiore al 50%: congedo per cure (se previsto dal CCNL),

oltre alle misure previste dai punti precedenti

• percentuale tra il 67 e il 77%: esenzione dal pagamento del ticket, oltre alle misure

previste dai punti precedenti

ONTE

7. Per la lista completa e aggiornata, puoi consultare la Guida alle agevolazioni fscali per i disabili, a cura dell’Agenzia delle Entrate.

• percentuale superiore al 74%: assegno mensile di assistenza, oltre alle misure

previste dai punti precedenti

• 100% (invalidità totale): pensione di inabilità, oltre alle misure previste dai punti

precedenti

• se riconosciuto invalido totale: indennità di accompagnamento

Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci, consigliamo di

rivolgersi alla propria ASL competente in quanto ogni Regione può avere casi

particolari di esenzione.

DOMANDA DI INVALIDITÀ E HANDICAP

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile e handicap,

l’interessato deve recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del

certifcato medico o dal proprio medico di base e chiedere il rilascio di un certifcato

che deve indicare: la disabilità, i dati anagrafci, il codice fscale, la diagnosi e l’esatta

natura delle patologie invalidanti. Il medico compila il certifcato (detto SS3) online e

lo inoltra all’INPS telematicamente. All’interessato viene consegnata la stampa della

ricevuta completa del numero univoco di protocollo e

una copia del certifcato medico originale che dovrà

esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il

certifcato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Ottenuto il certifcato medico, la domanda per il

riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile,

sordità, disabilità e handicap può essere presentata online

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